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Costituzione, denominazione e sede
1. L’Associazione Pro Loco di Lucoli, costituita con atto pubblico in
data 29 dicembre 1986 n. 177877 di repertorio Dott. Domenico Trecco,
notaio in L’Aquila (AQ), registrato a L’Aquila il 5/01/1987 al n. 27 ,
svolge la sua attività nel territorio del Comune di Lucoli per una
durata illimitata.
2. La Pro Loco di Lucoli è una associazione apartitica ed indipendente
da qualsiasi ideologia.
3. La Pro Loco di Lucoli è un associazione su base volontaria di
natura privatistica, senza fini di lucro, ma con rilevanza pubblica e
finalità di promozione turistica e sociale, di valorizzazione delle
realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed
enogastronomiche.
4. La Pro Loco di Lucoli ha sede legale al Centro Sociale di Lucoli
nella frazione di Collimento.
5. Con l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Pro Loco della
Provincia di L’Aquila, la denominazione “Pro Loco di Lucoli” viene
riconosciuta e tutelata a norma di legge.
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Finalità
1. La Pro Loco di Lucoli ha per scopo il soddisfacimento prevalente
degli interessi turistici e sociali della collettività locale da
realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a
livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d’Abruzzo.
2. In particolare la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con
il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone
di:
a) riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo
turistico-culturale della località, senza limiti di partecipazione per
i cittadini residenti e non nella località medesima;
b) tutelare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione
all’intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche
e monumentali della località;
c) svolgere una fattiva opera di convinzione per rendere
turisticamente accogliente il centro, attraverso:
- il risanamento igienico-sanitario del tessuto urbano nella sua
globalità;
- l’abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante e
fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche ed
architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente;
- una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed un
efficiente servizio di trasporti pubblici, da realizzare segnalando
alla Regione, alle Province ed ai Comuni le eventuali carenze;
- l’allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando alla
A.P.T.R. le eventuali deficienze al riguardo;
d) promuovere:
- l’istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti;
- l’apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, anche
con eventuale richiesta alla Regione di usare la denominazione IAT ai
sensi della vigente normativa;
- l’istituzione di un telefono pubblico;
e) coadiuvare l’A.P.T.R. e gli Enti Pubblici a livello comunale,
intercomunale, provinciale e regionale, nella promozione intesa a
diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche
regionali;
f) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un
effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con
le Pro Loco facenti parte dello stesso comprensorio;
g) organizzare e promuovere la costruzione, il miglioramento e la
fruizione dell’attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli
della gioventù, villaggi turistici, case per ferie, aziende
agrituristiche, residenze di campagna, rifugi alpini ed
escursionistici, affittacamere, ecc.);
h) sollecitare la costruzione ed il miglioramento dell’attrezzatura
ricettiva di tipo alberghiero;
i) diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale
operante nel proprio territorio;
j) presentare alla Regione, per l’eventuale finanziamento, particolari
progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale
o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche
in forma associativa con enti pubblici, imprese, Pro Loco e altre
associazioni costituite da giovani e da donne.
k) sviluppare attività di carattere sociale;
l) conservare, recuperare, promuovere e valorizzare i prodotti tipici
locali, le tradizioni culturali ed artigianali, organizzando mostre,
convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre e ogni altra
iniziativa idonea allo scopo;
m) gestire circoli nell’ambito del Comune di Lucoli.
3. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le
iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi
statutariamente competenti;
4. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di
collaborazione con enti pubblici e privati, anche stipulando apposite
convenzioni.
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Soci
1. L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con
prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
2. L’iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque, in possesso di
idonei requisiti morali e sociali, ne faccia richiesta mediante
l’invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si
dovrà pronunciare sull’accoglimento o meno entro il termine massimo di
30 giorni.
3. La decisione di mancato accoglimento della richiesta di ammissione
deve essere debitamente motivata ed avverso questa l’aspirante Socio
può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal
ricevimento della stessa.
4. Tale domanda vale come accettazione del presente Statuto e dei
Regolamenti sociali.
5. Il Socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota
sociale che, essendo destinata a finanziare l’attività
dell’Associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa,
non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o
rivalutabilità monetaria.
6. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano lo statuto
ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.
7. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l’importo stabilito
per la quota sociale al momento dell’accoglimento della domanda, tutti
i Soci devono effettuare il versamento entro la data stabilita dal
Consiglio Direttivo.
8. Tutti i Soci, purché maggiorenni, al momento dell’Assemblea, hanno
diritto di:
a) votare per eleggere gli organi sociali;
b) essere eletti alle cariche direttive;
c) votare per l’approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei
Regolamenti;
d) ricevere la tessera sociale;
e) frequentare i locali di proprietà e/o di possesso
dell’Associazione;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di
Socio di Pro Loco Unpli in occasione delle attività promosse e/o
organizzate dalla Pro Loco se associata all’Unpli.
9. I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare la quota sociale;
c) non operare in danno della Pro Loco.
10. La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre
dell’anno decorso;
b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il
socio abbia mancato all’onore ed ai doveri sociali;
c) per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi
somma dovuta;
d) per causa di morte.
11. La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio
Direttivo dopo la messa in mora del Socio inadempiente, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, spedita non oltre il terzo
mese dalla data di cui al comma 7 del presente articolo.
12. Nella suddetta comunicazione deve concedersi il termine di giorni
15 al moroso per eliminare l’inadempienza.
13. Contro il provvedimento di radiazione, l’interessato può ricorrere
al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione.
14. Entro 30 giorni dall’arrivo del ricorso, il Collegio deve
pronunciarsi.
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Organi dell’Associazione
1. Organi della Pro Loco di Lucoli sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sono gratuite.
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Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il
versamento della quota sociale avvenuta almeno 10 giorni prima della
data fissata per la riunione dell’Assemblea.
2. Ciascuno dei componenti l’Assemblea dispone di un solo voto, non
essendo ammesse deleghe.
3. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni,
prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i
Soci.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per
determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio
Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti,
risultanti dal libro dei Soci aventi diritto al voto.
5. La convocazione, fatta almeno 10 giorni prima dell’adunanza, deve
contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della
riunione.
6. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere fissato il
giorno e l’ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non
meno di un’ora dopo quella fissata per la prima.
7. Della convocazione dell’Assemblea, del suo ordine del giorno, della
data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, deve
essere data idonea pubblicità mediante pubblico manifesto, locandine e
attraverso altre forme di comunicazione.
8. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed
in particolare:
a) approva il bilancio preventivo con il programma annuo di attività
comprensivo del calendario degli eventi e delle manifestazioni che si
intendono realizzare nel corso dell’anno ed il rendiconto economico e
finanziario;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti
ed i Probiviri;
c) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione
dell’Assemblea sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da
parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.
10. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
11. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria per l’elezione degli
organi sociali ed almeno due volte l’anno, entro il mese di dicembre
per l’approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di
aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
12. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria su iniziativa del
Consiglio Direttivo o sulla base di richiesta scritta e motivata di un
terzo dei Soci aventi diritto di voto.
13. L’Assemblea delibera sempre in via straordinaria sullo
scioglimento anticipato dell’Associazione e sulle modifiche dello
Statuto sociale.
14. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti ed in seconda convocazione con la presenza non inferiore a
30 iscritti.
15. L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti al momento del voto,
non sono considerati votanti gli astenuti. Una copia delle
deliberazioni deve essere affissa con gli allegati, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, come i bilanci
preventivi ed i rendiconti, in un apposita bacheca esposta al
pubblico.
16. L’Assemblea deve essere nuovamente convocata se non sono raggiunti
i quorum richiesti.
17. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza
dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il quale designa un Socio
ad esercitare le funzioni di Segretario.
18. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere verbalizzate e
sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
19. Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro
dichiarazioni.
20. Il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire
personalmente all’Assemblea non può farsi rappresentare da altri.
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Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Lucoli è composto da
almeno 5 membri e da non più di 19 che vengono eletti dall’Assemblea
con votazione segreta ovvero in modo palese se stabilito
all’unanimità.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito
dall’Assemblea regolarmente costituita che delibera il rinnovo degli
Organi scaduti.
3. Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le
preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da
eleggere.
4. I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo
la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è
eletto chi ha già ricoperto in precedenza incarichi direttivi nella
Pro Loco di Lucoli; qualora più candidati abbiano già ricoperto
incarichi direttivi, viene eletto chi è stato membro del Consiglio
Direttivo per più tempo e, persistendo ancora la parità, il più
anziano di età.
5. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6. Nella loro prima riunione, i Consiglieri eleggono, fra di essi, il
Presidente ed il Vice Presidente a scrutinio segreto ovvero in modo
palese se stabilito all’unanimità.
7. Qualora, nel corso del quadriennio dall’ultimo rinnovo del
Consiglio Direttivo, uno o più Consiglieri dovesse decadere per
qualunque motivo dalla carica, si procederà alla sostituzione con il
primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità
indicate al comma 4 del presente articolo.
8. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell’avvenuta
surroga, disposta dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo
comma 18, fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
9. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la
surroga e venga comunque a mancare la metà più uno degli originari
componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo
dell’intero Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea ed orienta, in armonia con essa,
l’attività dell’Associazione.
11. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente
alla competenza dell’Assemblea. In particolare:
a) predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di
funzionamento ed organizzazione non contemplati nel presente Statuto e
lo svolgimento dei servizi dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione
dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente statuto e
delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, con particolare
riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli
delle comunità vicine;
c) delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico, sul trattamento
economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale
dipendente della Pro Loco;
d) formula proposte operative da sottoporre all’esame dell’Assemblea
dei soci;
e) sottopone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e
finanziario all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
12. Delibera sull’utilizzazione del fondo per le spese impreviste di
cui all’art. 9, comma 8, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice
Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le
volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi componenti.
14. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a
mezzo posta o e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora
ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima
dell’adunanza, in modo che i Consiglieri e il Sindaco del Comune di
Lucoli, ai quali deve essere in ogni caso inviato l’invito di
partecipazione, ne siano informati almeno un giorno prima della
riunione.
15. Nell’avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere
fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi
non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima.
16. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima
convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed
in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi
membri.
17. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti,
non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il
voto del Presidente.
18. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del
Consiglio Direttivo senza giustificato motivo deve essere dichiarato
decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che,
contestualmente, provvede alla sua sostituzione ove possibile.
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Presidente
1. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del
Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale
dell’Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni, da banche, da privati rilasciandone quietanza
liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare
avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme
deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare
compromessi, transazioni e conciliazioni.
3. Nell’assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni
spettano al Vice Presidente.
4. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le
funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio
Direttivo con maggiore anzianità di carica e, qualora più componenti
abbiano la medesima anzianità di carica, dal più anziano di età.
5. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per
speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di
competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva
riunione.
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Segretario - Tesoriere
1. Il Segretario-Tesoriere viene nominato e revocato dal Presidente,
sentito il Consiglio Direttivo, anche fra i Soci. Se non è membro del
Consiglio Direttivo non ha diritto di voto. Può essergli conferita dal
Consiglio stesso una indennità annuale.
2. Il Segretario-Tesoriere è tenuto all’osservanza delle formalità
richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Redige i verbali delle
sedute del Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, gestisce la
corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento
amministrativo dell’Associazione per quanto riguarda le entrate e le
spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per
la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
3. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende
conto direttamente al Presidente.
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Art. 9
Amministrazione
1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della
Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali,
i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco,
costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento
degli scopi fissati dall’art. 2.
2. L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere
trascritto in apposito registro degli inventari.
3. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione devono essere
depositati in conto corrente, presso istituti bancari o presso
l’amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.
4. Tali conti sono intestati all’Associazione e con firma disgiunta
del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.
5. I mandatati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal
Segretario-Tesoriere.
6. L’esercizio finanziario dell’Associazione Pro Loco inizia con il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre.
7. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio
annuale di previsione.
8. Per le spese impreviste può essere stanziato annualmente un
apposito fondo a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve
superare il 50% delle quote associative alla data del 31 dicembre
dell’anno decorso. Le utilizzazioni del fondo devono essere ratificate
dall’Assemblea nella successiva riunione.
9. Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività
programmate, che l’Assemblea dei Soci deve approvare entro il mese di
dicembre, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a
disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni
prima della data fissata per la riunione della suddetta Assemblea.
10. Il bilancio di previsione deve essere inviato alla Provincia di
L’Aquila entro il 31 dicembre.
11. Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio chiuso al 31
dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio
Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, entro il 30 aprile deve
essere inviato alla Provincia di L’Aquila. Esso deve avere le medesime
forme di pubblicità previste al precedente comma 9.
12. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente
reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente
previste;
13. E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o
capitale.
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Vigilanza e Controlli
1. L’Associazione deve agevolare l’azione di vigilanza dell’A.P.T.R.
sulla rispondenza dei punti di informazione e accoglienza ai turisti
che siano stati autorizzati ad usare la denominazione IAT, ai sensi
dell’art. 2, lettera d) del presente Statuto e sulla conformità ai
criteri che regolano la rete degli IAT.
2. L’Associazione deve collaborare con la Regione o altri organi
eventualmente competenti a predisporre specifici controlli sulla
effettiva destinazione dei fondi erogati dagli stessi.
3. L’Associazione deve agevolare la Provincia di L’Aquila nelle sue
azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per
l’iscrizione all’albo provinciale delle Pro Loco.
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Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti.
2. I cinque Revisori devono essere tutti eletti dall’Assemblea con
votazione segreta. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto
il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli
altri due quali supplenti.
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i
componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione
dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture a norma di legge.
6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di
cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale
ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione,
secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie
sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
9. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell’apposito
libro.
10. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
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Collegio dei Probiviri
1. Ai sensi del presente articolo, i Soci sono obbligati a rimettere
alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le
controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno
indicati l’oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed
il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
3. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti
dall’Assemblea tra i soci.
4. I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le
stesse modalità del secondo e terzo comma dell’art. 11.
5. I Probiviri durano in carica quattro anni a partire dalla data di
nomina e possono essere confermati nell’incarico.
6. Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione,
regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più
opportuno, assegnando alle parti eventuali termini per la
presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro
repliche ove non sia diversamente regolato dal presente Statuto.
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro
trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto
il ricorso.
8. Il Collegio dei Probiviri di una Pro Loco Unpli, prima di
pronunciarsi, può chiedere il parere dell’omologo Collegio dell’Unpli
Abruzzo. La circostanza porta a 60 i giorni entro cui il Collegio deve
pronunciarsi dal ricevimento del ricorso.
9. In ogni caso, le pronunce del Collegio dei Probiviri della Pro Loco
sono definitive.
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Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
tutti i membri del Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e
solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle
persone che rappresentano l’Associazione nell’ambito del mandato loro
conferito.
3. E’ facoltà esclusiva dei soli membri del Consiglio Direttivo
deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come
delegato il Presidente.
4. E’ fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della
Pro Loco di Lucoli di attenersi scrupolosamente al mandato ricevuto
per il compimento di un dato atto negoziale.
5. La Pro Loco di Lucoli si assume nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse
dai rappresentanti dell’Associazione stessa nello svolgimento delle
proprie funzioni e poteri.
6. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia
commesso la violazione senza dolo o colpa grave.
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Modifiche statutarie
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte
all’Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per
iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci
aventi diritto di voto.
2. L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto
di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno
degli aventi diritto di voto.
3. Delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
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Scioglimento e liquidazione
1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all’Assemblea
dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti
dei componenti.
2. L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza
dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
3. Delibera con la maggioranza dei 4/5 dei presenti.
4. In sede di scioglimento e comunque di cessazione l’Assemblea ha
l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione che
operi a fini di utilità sociale.
5. Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento
dell’Associazione deve essere inviato, a cura del Segretario
verbalizzante, alla Provincia di L’Aquila.
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Disposizioni finali
1. La Pro Loco di Lucoli ha l’obbligo di comunicare entro il 31
dicembre alla Provincia di L’Aquila, al fine di permettere
l’aggiornamento dell’Albo, il numero dei soci iscritti
all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere alla Provincia, di volta in
volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli
Organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che
riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché
comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle
statutarie.
3. Se la Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia), per il tramite del Comitato Regionale Unpli Abruzzo, ha
l’obbligo del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Unpli.
4. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa
richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non
riconosciute contenute nel codice civile e alle norme in materia di
associazioni senza scopo di lucro contenute nel Decreto Legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 e sue successive modificazioni ed integrazioni e
alla normativa regionale in materia di Pro Loco e di Turismo. |
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